Casapesenna. La Cassazione respinge il ricorso: confermata la condanna per le false fatture
La terza sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Aldo Aceto, si è pronunciata sul ricorso presentato da Claudio Parente contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli.
Al centro del procedimento la posizione dell’imprenditore, rappresentante legale della “Parente Trasporti Sas di Parente Claudio & Company”, società con sede legale a Casapesenna e attiva nel settore dell’autotrasporto di merci su strada.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna nei confronti di Parente in relazione all’utilizzo di fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti ed emesse dalla società “Edilizia Srl” tra la fine del 2014 e il maggio del 2016.
Contro la decisione dei giudici napoletani, l’imprenditore, attraverso il proprio legale, aveva presentato ricorso in Cassazione, contestando la sentenza sotto diversi profili e lamentando vizi di legge e di motivazione.
La difesa aveva evidenziato come la società rappresentata da Parente fosse effettivamente esistente e operativa nel settore dei trasporti, sostenendo inoltre che i materiali indicati nella documentazione fiscale fossero stati realmente acquistati e successivamente utilizzati nell’ambito dell’attività aziendale.
Contestata anche la ricostruzione riguardante “Edilizia Srl”. Secondo la tesi difensiva, nel periodo in cui furono emesse le fatture la società sarebbe stata operativa, disponendo di mezzi e strutture. Parente, inoltre, avrebbe effettuato gli ordini personalmente oppure attraverso propri delegati.
Argomentazioni che, tuttavia, non hanno convinto la Suprema Corte. I giudici hanno ritenuto infondato il ricorso, richiamando gli elementi emersi nel corso degli accertamenti della Guardia di Finanza.
Secondo quanto riportato nella decisione, nel 2016 “Edilizia Srl” avrebbe operato come società cartiera finalizzata all’emissione e alla commercializzazione di fatture relative a operazioni inesistenti. Durante gli accertamenti non sarebbero stati trovati documenti contabili riconducibili alla società, né sarebbe stata individuata una sede amministrativa e operativa.
La Cassazione ha inoltre evidenziato l’assenza di riscontri oggettivi relativi ai materiali indicati come forniti, nonostante il rilevante volume dei trasporti riportato negli atti.
Alla luce di questi elementi, il ricorso dell’imprenditore è stato respinto.