Riciclaggio e clan, società sotto sequestro

CASAPESENNA. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Ivano Balestriere, amministratore della Isvec, contro il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio disposto dalla Procura partenopea.

 

Il procedimento vede contestato, allo stato dell’imputazione provvisoria, il reimpiego di beni di provenienza illecita, con l’aggravante della presunta agevolazione mafiosa in favore del clan dei Casalesi e, in particolare, del gruppo Zagaria di Casapesenna. La Isvec opera nel comparto della raccolta dei rifiuti.

 

Gli investigatori avevano sottoposto a sequestro diverso materiale ritenuto utile agli accertamenti: documenti cartacei, telefoni, dispositivi informatici, appunti e altri elementi potenzialmente collegati all’indagine.

 

La difesa aveva impugnato il provvedimento concentrando le proprie contestazioni soprattutto sull’acquisizione e sulla conservazione dei dispositivi elettronici. Tra i punti sollevati figuravano la durata delle operazioni di analisi, l’assenza di un termine preciso per l’estrazione dei dati e i criteri utilizzati per individuare le informazioni rilevanti. Secondo la tesi difensiva, inoltre, il mantenimento della copia integrale dei dati avrebbe potuto determinare un’attività investigativa eccessivamente ampia.

 

Le argomentazioni non sono state accolte dalla Suprema Corte. I giudici hanno richiamato i principi che disciplinano il sequestro probatorio di telefoni, computer e altri supporti digitali, evidenziando la necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze investigative e il principio di proporzionalità.

 

Per la Cassazione, nella vicenda in esame il Tribunale del Riesame avrebbe fornito una motivazione adeguata e giuridicamente corretta, spiegando sia le finalità dell’acquisizione sia il collegamento tra il materiale sequestrato e le ipotesi di reato oggetto dell’indagine.

 

La Corte ha tenuto conto anche della complessità degli accertamenti, che riguarderebbero più soggetti e un arco temporale significativo. L’esame dei dispositivi sarebbe funzionale, tra l’altro, alla ricostruzione dei rapporti tra le persone coinvolte, delle comunicazioni e dei dati relativi a società, beni, conti correnti e operazioni finanziarie.

 

Respinte anche le contestazioni relative ai tempi necessari per l’analisi: secondo i giudici, la durata delle verifiche non poteva essere stabilita preventivamente in maniera rigida proprio per la quantità e la complessità dei dati da esaminare.

 

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

La decisione della Cassazione riguarda esclusivamente la legittimità del sequestro probatorio e non costituisce una condanna definitiva rispetto alle accuse formulate nell’ambito dell’inchiesta.

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