NAZIONALE – Da giovedì 16 luglio, dopo la proroga di due mesi decisa dal governo su richiesta dell’Ania, scatta l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici. Una novità che riguarderà circa un milione di proprietari privati in Italia.
Il nuovo Codice della Strada prevede che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possano circolare senza una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’articolo 2054 del codice civile. La polizza copre i danni causati durante la guida – lesioni a pedoni o ciclisti, danni ad altri veicoli – ma attenzione: non basta una generica RC capofamiglia. La polizza per il monopattino, per essere legalmente valida, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il cosiddetto “targhino”, obbligatorio già dal 16 maggio 2026.
Le stime sui prezzi variano leggermente a seconda delle fonti, ma il quadro generale è chiaro: una polizza base costa mediamente tra i 25 e i 55 euro annui, con la possibilità di salire fino a 150 euro se si aggiungono garanzie accessorie. Complessivamente, la nuova assicurazione comporterà una spesa aggiuntiva stimata intorno ai 50 milioni di euro a livello nazionale.
Chi circola senza assicurazione rischia una multa da 100 a 400 euro. A questa si aggiunge una sanzione accessoria: il sequestro amministrativo del mezzo, che può portare alla confisca se la sanzione non viene pagata o se non si regolarizza la polizza entro i termini di legge. In caso di incidente senza copertura, inoltre, il conducente risponde personalmente del danno con il proprio patrimonio.
I controlli da parte delle forze dell’ordine dovrebbero essere serrati fin dai primi giorni, grazie all’incrocio telematico in tempo reale tra le banche dati della Motorizzazione e quelle della piattaforma Sita dell’Ania.
Trattandosi di una novità assoluta, per i primi due anni non sarà attivo il sistema dell’indennizzo diretto. In caso di sinistro, si applicherà la procedura di risarcimento ordinario prevista dall’articolo 148 del codice delle assicurazioni: il danneggiato dovrà rivolgersi alla compagnia assicurativa del responsabile civile, non alla propria. Questo periodo transitorio servirà a raccogliere dati sui costi effettivi dei risarcimenti, con l’IVASS chiamata a monitorare ogni sei mesi l’andamento dei sinistri per costruire un forfait nazionale specifico.