Cassazione, depositate le motivazioni: escluso il patto tra politica e mala locale

Santa Maria a Vico. Gli interessi della mala locale, secondo quanto emerge dagli atti, non avrebbero trovato spazio all’interno dell’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico. Al contrario, si sarebbe registrata una vera e propria contrapposizione tra il sindaco Andrea Pirozzi e Domenico Nuzzo, figura ritenuta vicina ad ambienti criminali, che avrebbe contribuito a delineare ambiti amministrativi autonomi, estranei alle pressioni della criminalità locale.

È quanto evidenziato dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione, che nei giorni scorsi ha depositato le motivazioni della sentenza con cui è stato respinto il ricorso della Procura contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame. Quest’ultimo aveva già annullato gli arresti domiciliari nei confronti del sindaco Andrea Pirozzi e degli altri indagati – Giuseppe Nuzzo, Veronica Biondo, Marcantonio Ferrara, Domenico Nuzzo alias Mimmariello e Raffaele Piscitelli alias ‘o Cervinaro – coinvolti nell’inchiesta sulle presunte infiltrazioni camorristiche legate alle elezioni amministrative del 2020.

Al centro dell’indagine vi erano le ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso e induzione indebita. Tuttavia, già il Riesame aveva escluso la sussistenza di gravi indizi, ritenendo non provato né un accordo illecito finalizzato al procacciamento di voti né l’attuale appartenenza di Domenico Nuzzo e Raffaele Piscitelli a un contesto mafioso.

Una linea interpretativa ora confermata anche dalla Cassazione, che ha rilevato come il ricorso della Procura non si confronti in maniera adeguata con le motivazioni del Tribunale. I giudici sottolineano in particolare l’assenza di elementi concreti in grado di dimostrare un legame attuale dei due indagati con un’associazione mafiosa: per Domenico Nuzzo i precedenti risultano datati, mentre per Piscitelli non emergono riscontri di contiguità con clan, ma piuttosto un coinvolgimento in attività di spaccio.

Determinante anche l’analisi delle intercettazioni, dalle quali non emergerebbe alcun patto tra politica e criminalità organizzata. Al contrario, le conversazioni evidenzierebbero rapporti caratterizzati da contrasti e una sostanziale autonomia dell’azione amministrativa rispetto a eventuali tentativi di influenza esterna. Manca inoltre qualsiasi prova dell’utilizzo di metodi mafiosi nel procacciamento dei voti, elemento ritenuto essenziale per la configurazione del reato.

Infine, la Suprema Corte ha ritenuto le censure della Procura generiche e prive di un adeguato riscontro argomentativo rispetto all’ordinanza impugnata, dichiarando così inammissibile il ricorso.

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