CASAL DI PRINCIPE La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Massimo Perrone, ritenuto elemento di vertice della cosiddetta nuova struttura organizzativa collegata al clan dei Casalesi e già condannato a 18 anni di reclusione.
Il ricorso era stato proposto contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 25 settembre 2025, con la quale era stata disposta la proroga del regime detentivo speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario. La Settima Sezione Penale della Suprema Corte ha esaminato la questione, arrivando però a dichiarare l’impugnazione non ammissibile.
I giudici hanno ribadito un principio chiaro: in materia di 41-bis è possibile ricorrere in Cassazione esclusivamente per violazioni di legge. Nel caso specifico, invece, la difesa aveva concentrato le proprie argomentazioni sulla presunta carenza o illogicità della motivazione del provvedimento, contestando nel merito la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Una linea difensiva ritenuta non adeguata per il giudizio di legittimità.
Secondo quanto sostenuto dai legali, Perrone non avrebbe più legami attuali con ambienti criminali e avrebbe manifestato una dissociazione dal clan. Tuttavia, tali elementi non sono stati considerati sufficienti dalla Corte.
Determinante, nella valutazione dei magistrati, è stato il comportamento mantenuto durante la detenzione. In particolare, è emersa la capacità del detenuto di continuare a comunicare con l’esterno, impartire direttive e gestire aspetti economici legati al sodalizio, compresa l’organizzazione di pagamenti e sanzioni interne.
Per la Cassazione, questi elementi dimostrano la persistenza di collegamenti concreti con l’organizzazione criminale. Anche la dichiarata dissociazione è stata ritenuta solo formale, in quanto il gruppo riconducibile a Perrone risulterebbe ancora in contatto con la fazione Bidognetti.
Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Perrone è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3mila euro alla Cassa delle ammende.