Estorsione aggravata, arriva la stangata dopo il processo

MADDALONI. La lunga vicenda legale che vedeva coinvolto un uomo di 41 anni originario di Maddaloni giunge ufficialmente al termine. Con un’ordinanza della Corte di Cassazione, è stata sancita l’inammissibilità del ricorso presentato dai suoi legali. L’imputato è stato inoltre condannato a sostenere le spese processuali e a versare 500 euro alla Cassa delle Ammende.

Le tappe del procedimento

Il caso risale a una pronuncia del 3 aprile 2024 da parte del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Avellino, che aveva riconosciuto l’uomo – insieme a un altro soggetto – colpevole di un’estorsione aggravata. Nonostante ciò, il giudice aveva concesso le attenuanti generiche, considerate bilanciate con l’aggravante contestata, e applicato lo sconto di pena previsto per la scelta del rito abbreviato. La condanna iniziale era di 3 anni e 4 mesi di carcere, oltre a una multa di 1.000 euro.

In secondo grado, la situazione si era evoluta con un’intesa tra la difesa e la Procura Generale: la rinuncia a parte dei motivi d’appello, ad eccezione di quelli legati alla pena, e una nuova quantificazione della stessa. Il 28 novembre 2024, la Corte d’Appello di Napoli aveva accolto l’accordo, abbassando la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione e riducendo la sanzione pecuniaria a 800 euro, con l’annullamento delle pene accessorie.

Ricorso ritirato in Cassazione

Nonostante l’intesa raggiunta in appello, il difensore dell’imputato aveva successivamente presentato ricorso in Cassazione, contestando l’applicazione dell’aggravante prevista dal primo comma, numero 1, dell’articolo 628 del Codice Penale. Secondo la tesi difensiva, mancavano le condizioni necessarie per giustificare l’aggravamento della pena.

Tuttavia, il 20 gennaio 2025, lo stesso avvocato – munito di apposita procura – ha formalmente ritirato il ricorso. Tale rinuncia ha comportato, in base agli articoli 591 e 589 del Codice di Procedura Penale, la dichiarazione di inammissibilità da parte della Suprema Corte. I giudici hanno comunque chiarito che, anche in assenza della rinuncia, il ricorso non avrebbe avuto seguito, poiché l’aggravante non aveva influito in modo negativo sull’esito finale, essendo stata compensata dalle attenuanti.

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