CASERTA. Il Tar Campania ha disposto con ordinanza la sospensione in via cautelare della procedura di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti effettuato dal Comune di Caserta a favore della società Si.Eco, che si era aggiudicata il nuovo appalto comunale da 12 milioni di euro della durata di un anno; un’aggiudicazione contestata dalla società Isvec, gestore uscente del servizio che si era presentato alla gara bandita dall’ente locale.
I giudici dell’ottava sezione del Tar hanno in pratica confermato quanto stabilito il 2 luglio scorso dal presidente di sezione Alessandro Tomassetti, che con proprio decreto adottato “inaudita altera parte”, senza cioè alcun contraddittorio, si era espresso sul ricorso d’urgenza presentato da Isvec, sospendendo la procedura di aggiudicazione e in particolare la determina del dirigente del settore ambiente del Comune di Caserta Luigi Vitelli, emessa il 28 giugno scorso, che disponeva il passaggio di consegne nel settore della raccolta rifiuti tra il gestore uscente Isvec e la società Si.Eco.
Il presidente Tomassetti aveva poi fissato la data del 25 luglio per l’udienza in cui le parti dovevano essere sentite sul ricorso d’urgenza davanti all’intero collegio di sezione; l’udienza si è tenuta qualche giorno fa e nelle scorse ore è arrivata la decisione cautelare, che sospende la procedura di affidamento dell’appalto rifiuti fino all’ultimo fondamentale passaggio giudiziario del 24 ottobre prossimo, quando il collegio Tar si riunirà per l’udienza di merito in cui si dovrà decidere sull’annullamento o meno della procedura.
A convincere i giudici dell’ottava sezione a sospendere in cautelare l’affidamento anche la richiesta contenuta nella determina del dirigente Vitelli in cui si fa riferimento a una “richiesta integrativa alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)” a carico della società Si.Eco. “Sicché – scrivono i giudici nell’ordinanza – anche in considerazione di ciò, nella appropriata sede di merito, potrà essere scrutinata funditus anche la censura formulata nei predetti motivi aggiunti del 02/07/2024 (e, precedentemente, già nel ricorso principale) incentrata sulla violazione dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 con riferimento alla mancata verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria”.