Abusivismo, Comune vince al Tar: resta ordine abbattimento

 

Casal di Principe. Il Tar della Campania ha rigettato la richiesta di sospensiva dell’ordinanza con il quale il Comune aveva disposto l’abbattimento e il ripristino dello stato dei luoghi di un immobile sito all’intersezione tra via Bari, via Salerno e corso Umberto.

La sentenza

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4057 del 2021, proposto da

 

Salvatore Martello Noviello, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 19;

 

contro

Comune di Casal di Principe, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziana Pascarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) della nota prot. n. 33357 del 2.8.2021, recante diniego alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativa alla pratica edilizia prot. n. 26776 del 18.5.2021; b) dell’ordinanza n. 25 del 4.8.2021, recante prot. n. 33572/2021 del 4.8.2021, notificata il successivo 5.8.2021, con cui il Responsabile p.t. dell’Area Tecnica – Settore Urbanistica del Comune di Casal di Principe ha ingiunto ed ordinato al ricorrente di demolire le opere ivi meglio specificate e, contestualmente, di ripristinare lo stato dei luoghi; c) delle relazioni tecniche, laddove esistenti, redatte all’esito degli accertamenti compiuti in data 23.4.2020, 14.5.2020, 21.5.2020, mai comunicate e/o notificate, di contenuto sconosciuto al ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e, in particolare: 1. la nota prot. n. 27126 del 21.5.2021; 2. la nota prot. n. 30953 del 7.7.2021;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Casal di Principe;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato, pur nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che:

-) come rilevato dalla difesa del Comune la parte ricorrente asserisce, ma non dimostra la cd. “doppia conformità” delle opere – alcune delle quali interne – per cui è stato richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001;

-) l’onere di fornire tale prova gravi sulla parte ricorrente;

-) i presupposti legislativi per ottenere la sanatoria di cui all’art. 36 T.U.Ed. cit. non sono derogabili in relazione all’avvenuta (o meno) adozione dello strumento urbanistico comunale all’epoca della realizzazione dell’immobile (a tal fine va, infatti, ricostruito il regime dell’epoca tenendo conto dell’eventuale assenza di atti di pianificazione urbanistica applicabili);

Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare non sia assistita dal requisito del ‘fumus boni iuris’ e che debba, perciò, essere respinta;

Ritenuto di compensare le spese di questa fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione VIII), in merito all’istanza cautelare:

-) la respinge;

-) compensa le spese di questa fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

 

 

 

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