Regionale. In Campania, dal 2013 è in vigore la Legge regionale n. 20 del 9 dicembre 2013: “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti”, che ogni anno, di questi tempi, tra giugno e settembre, qualcuno prova a ricordare per far rendere conto, alle istituzioni ed ai cittadini, che gli strumenti per far fronte ad una delle piaghe più dolorose del nostro territorio, la cosiddetta Terra dei fuochi, esistono e che tocca solo applicarli con la competenza e la responsabilità di chi ne ha mezzi e competenze.
La suddetta Legge regionale prevede alcuni articoli che disciplinano anche il contrasto all’abbandono dei rifiuti provenienti da attività edilizie e il loro mancato, o errato smaltimento. In realtà la maggior parte dei rifiuti provenienti da attività del mondo edile sono addirittura riutilizzabili dopo aver subito dei processi di trasformazione e recupero, creando le cosiddette materie prime seconde utilissime per le costruzioni e le ristrutturazioni.
Bisogna registrare, dopo quasi otto anni dall’entrata in vigore della Legge regionale, ancora la poca iniziativa da parte di molti dei comuni dell’agro-aversano, soprattutto in merito alle disposizioni dell’Art. 4 che riguardano l’abbandono e il mancato smaltimento dei rifiuti in materia edilizia. Nonostante il suddetto articolo preveda che in sede di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della Denuncia di inizio attività (DIA), si debba presentare il contratto con l’impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, con relativa stima delle quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti, sono ancora molte (troppe) le Amministrazioni locali impreparate a riguardo.
Purtroppo si registrano sempre meno Comuni che richiedano, assieme alla documentazione prevista per l’apertura di un cantiere edile, anche la documentazione preventiva e necessaria allo smaltimento e al recupero dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione. Tanto più al termine dei lavori, il direttore dei lavori, che deve dichiarare all’ente competente l’effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento, conclude regolarmente l’iter presentando quanto dovuto. Purtroppo non è questa la strada giusta da percorrere, nonostante i passi in avanti che, indubbiamente, sono stati fatti in materia di rifiuti, non è ancora abbastanza. Sono tante le carenze, molteplici i vuoti nelle applicazioni delle norme da parte di chi deve tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel quale essi vivono e lavorano. Molto hanno offerto e realizzato i cittadini con la loro sensibilizzazione ai temi legati all’ambiente, ma che nascono da iniziative di volontariato e associazionismo; da questo punto di vista le istituzioni sono manchevoli. Possono molto, davvero tanto, invece i professionisti del settore, rispettando le norme, lavorando in un modo e uno stile nuovo, perché si possa vivere in un territorio migliore che possa tornare a riscoprire la propria bellezza e la propria vocazione all’ambiente e alla natura.