Ultime ore prima della zona rossa: ecco cosa potremo fare da domani. DOMANDE E RISPOSTE

 

NAZIONALE. Poche ore e poi sarà zona rossa. Dalla mezzanotte del 24 scatta infatti il decreto presentato venerdì sera da Giuseppe Conte.

Dieci giorni in zona rossa e 4 in zona arancione, coprifuoco che resta alle 22 e massimo due persone non conviventi che si possono aggiungere al cenone. Con il nuovo provvedimento per le festività natalizie il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il Dpcm del 3 dicembre, validi entrambi fino al 15 di gennaio. Ecco le principali novità introdotte con il nuovo decreto che rimarrà in vigore fino al 6 gennaio.

Festivi in rosso

Sono complessivamente 10 i giorni in cui sarà estesa a tutta Italia la zona rossa: 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2-3-5 e 6 gennaio. In tutto il paese valgono dunque le regole finora adottate nelle regioni rosse: sarà “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita” sia tra le regioni sia tra comuni e all’interno degli stessi “salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. E’ sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio. Sono inoltre chiuse le attività commerciali al dettaglio – ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi – e i bar, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e i pub, che possono effettuare solo la consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto. E’ invece consentito svolgere sia attività motoria, “individualmente” e “in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione”, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed “esclusivamente all’aperto”.

 

I 4 arancioni

L’Italia sarà invece tutta arancione nei giorni ‘lavorativi’ all’interno delle due settimane delle vacanze natalizie: il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio. Rispetto alla zona rossa, due sono le differenze principali: sono aperti i negozi ed è sempre consentito lo spostamento all’interno del proprio comune di residenza. Il decreto introduce però una norma a favore dei piccoli comuni: sono infatti consentiti gli spostamenti dai paesi con una popolazione non superiore a 5mila abitanti per una distanza di massimo 30 chilometri “con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”.

 

Cenone aperto a 2 non conviventi

Per tutto il periodo delle festività natalizie il governo ha però introdotto una deroga ai divieti, che sarà dunque valida sia nelle giornate in cui l’Italia sarà ‘rossa’ sia in quelle in cui sarà ‘arancione ed è quella per consentire comunque ai parenti più stretti di vedersi per il cenone “lo spostamento verso le abitazioni private – si legge nella bozza del decreto – è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 

 

Risposte a domande frequenti

 

Posso invitare i miei genitori a casa per il Cenone?

Sì, a patto che siano solo in due. Il Governo consente di poter ricevere a casa, nei giorni in cui l’Italia sarà zona rossa, dal 24 al 27 dicembre, dal 31 al 3 e il 5 e 6, fino a due persone non conviventi, più eventuali figli minori o persone disabili. E’ consigliato rispettare la distanza.

 

Possiamo andare invece noi a casa dei nonni per il pranzo o il cenone?

Ci si può spostare solo in due con deroga per i figli sotto i 14 anni. Quindi una famiglia può andare dai nonni per una festività se i figli che accompagnano i genitori nel percorso hanno meno di 14 anni.

 

Posso andare per Natale in un altro Comune dai miei genitori o parenti non conviventi?

Sì ma sempre rispettando la norma dei due non conviventi (oltre agli under 14) per il pranzo o la cena.

 

Posso andare a trovare un amico o il partner durante i giorni di zona rossa?

Sì, gli spostamenti in deroga sono consentiti una sola volta al giorno, tra le 5 alle 22. E’ possibile quindi andare in una sola abitazione in un giorno purchè sia nella stessa regione.

 

A che ora devo rientrare a casa dopo il Cenone?

Chi gode della deroga per lo spostamento dovrà comunque rispettare il termine delle 22 fissato dal coprifuoco.

 

Se i miei figli hanno più di 14 anni possiamo andare dai nonni?

No, in quel caso devono essere i nonni a spostarsi per rispettare il limite dei due non conviventi. La deroga non dipende infatti dal grado di parentela.

 

Posso decidere di fare il Cenone col partner o con amici?

Sì, la norma dei due non conviventi non riguarda il grado di parentela.

 

Le forze dell’ordine possono venire a controllare in casa il numero di invitati?

No, a patto ovviamente che non si stia consumando un reato. I controlli avverranno in strada

 

 

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?

No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio.
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.

 

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?

No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?

Fino al 23 dicembre, tale spostamento è consentito esclusivamente restando all’interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

 

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?

Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

 

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

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