Il Tar dà ragione al sindaco: scuole restano chiuse. L’ordinanza

 

AVERSA. La Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza 223 del 23 novembre 2020 con cui il sindaco di Aversa Alfonso Golia aveva prorogato la sospensione dell’attività didattica per tutte le scuole di ogni ordine e grado alla luce del quadro epidemiologico della città e dell’agro. Premiata la linea difensiva scelta dall’avvocatura comunale, rappresentata dai legali Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti, che hanno messo in luce la brevità temporale del provvedimento e il dato di contagi sul piano cittadino.

 

Nel decreto si legge che: “la misura risulta assunta sulla base dell’art. 50 del TUEL ed è motivata, non irragionevolmente, dall’espressa esigenza, di carattere contingibile, di contenere il contagio su scala locale, atteso l’allarmante tasso stimato (1 su 50 abitanti, per complessivi 2.166 casi secondo l’ultima verifica, come da documentazione in allegato alla produzione di parte resistente), che non può evidentemente essere stato preso in considerazione né dalle misure statali né da quelle regionali, tarate e mediate su ben diversa, e più ampia, scala territoriale, nonché in ragione dell’apicale principio di precauzione, invocato nell’attesa di consolidare i risultati dello screening della popolazione scolastica, dei docenti e del personale di supporto, come disposto anche nelle pertinenti Ordinanze regionali”

 

e che “nel doveroso bilanciamento degli interessi proprio della presente sede cautelare, occorre valutare recessivo l’interesse fatto valere dal ricorrente al ripristino delle ordinarie modalità di conduzione della propria attività lavorativa (che, peraltro, in quanto di natura libero-professionale, in base alla esibita autocertificazione in atti, risulta avere, per effetto della pregressa sospensione delle attività didattiche in presenza, già rimodulato) e, quanto ai minori, al ripristino della fruizione “in presenza” del servizio scolastico, surrogata dalla didattica a distanza; Ritenuto, per quanto precede, che la lamentata compromissione della situazione soggettiva fatta valere non può dirsi né assoluta né commensurabile al cospetto dell’interesse, pubblico e privato, alla riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di contagio, funzionale a rendere effettivo l’esercizio del diritto, individuale e collettivo, alla salute, costituzionalmente protetto)”.

 

La camera di consiglio è stata fissata per il prossimo 11 gennaio.

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