Il bilanciamento dell’esercizio della libertà religiosa con il diritto alla salute

Caserta. I Docenti e i Cultori di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, in relazione alle limitazioni imposte alla libertà religiosa dall’attuale emergenza sanitaria e al potenziale conflitto tra “ordini” che potrebbe scaturirne;
assodato l’indefettibile rispetto delle normative di contenimento dell’epidemia a tutela della salute; hanno rilevato che tra i fedeli delle varie religioni si avverte la sofferenza derivante dalla privazione delle liturgie e dei riti collettivi propri di ciascuna fede, legati anch’essi al benessere dell’individuo.

 

 

Si è consapevoli che la nostra Costituzione prevede un necessario bilanciamento di valori e libertà, al fine di evitare che nessuna prevalga del tutto sull’altra, tanto da assumere la funzione di “bussola” per l’intera comunità anche – e soprattutto – in momenti di emergenza.

 

Il testo dell’art. 19 Cost. delinea il diritto di libertà religiosa in modo non comprimibile anche in relazione
alla sua natura di diritto fondamentale. La Carta, inoltre, disegna un sistema di relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose che, nel rispetto dell’autonomia di queste ultime per le vicende di culto, si sviluppa attraverso il sistema dell’accordo. Da questo particolare procedimento di produzione normativa scaturisce una fonte atipica del diritto dotata di efficacia passiva rinforzata, in quanto non può essere modificata con intervento unilaterale dello Stato.
Guidati dalla “bussola” della Carta si auspica che le questioni ritrovino la loro giusta collocazione nello svolgersi all’interno della rotta da essa tracciata e secondo i “protocolli” ivi previsti. Ciò consentirebbe di gestire la particolare emergenza sanitaria senza sospendere l’esercizio della libertà religiosa per periodi eccessivamente lunghi, garantendo un bilanciamento tra valori costituzionali e nel
pieno rispetto degli “ordini” così come peraltro delineato dagli articoli 7 e 8 della Costituzione. Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, l’esercizio della libertà religiosa, nella sua componente della libertà di culto, deve essere dunque bilanciato con la tutela del diritto alla salute, nel quale si sostanzia non solo un diritto “fondamentale” dell’individuo, ma anche un interesse della collettività, della quale le confessioni religiose sono parte integrante. In questo modo, la normativa emergenziale potrà essere ricondotta nell’alveo del quadro costituzionale posto a protezione della libertà religiosa e del sistema di regolamentazione delle fonti del diritto, evitando
che la “fede sospesa” possa trasformarsi in una “fede interdetta” sia pure nel pieno rispetto del diritto alla salute.

FIRMATARI
Antonio Fuccillo, Raffaele Santoro, Maria Cristina Ivaldi, Francesco Sorvillo, Miriam Abu Salem,
Ludovica Decimo, Angela Valletta.
Antonella Arcopinto, Gaetano Crisileo, Gennaro Fusco, Federico Gravino, Antonio Ventrone.

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