Santa Maria a Vico. Nuova ordinanza del sindaco Andrea Pirozzi, la vediamo in sintesi perché è molto lunga.
In data 08.03.2020, giusta decreto sindacale n. 4/2020, è stato istituito il COC – Centro Operativo Comunale la cui organizzazione è ivi dettagliata
ORDINA
1. a coloro che siano rientrati a partire dal 07 marzo dalla Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano
Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia oppure che siano rientrati dall’estero da meno di 14 giorni e abbiano soggiornato in zone a rischio epidemiologico:
a. di comunicare tale circostanza al Comune (0823 808313 oppure coronavirus.it), consegnando
l’allegato modello, e al proprio Medico o al pediatra o ai numeri 118 (soccorso medico), 1500
(call center dedicato) e 800 90 96 99 (call center regionale);
b. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni;
c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d. di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire il proprio medico/pediatra/servizio sanitario.
2. ad integrazione di quanto già disposto dal Presidente del consiglio dei ministri con DPCM del
08.03.2020, come modificato dal DPCM del 09.03.2020, e dal Presidente della Regione Campania
con ordinanze n. 8/2020 e 10/2020 e dal Sindaco con l’ordinanza n. 13/2020, salvo ulteriori
provvedimenti:
di estendere, con decorrenza 11 marzo, per il territorio del Comune di Santa Maria a Vico, le
limitazioni previste per i Bar e per i Ristoranti per effetto dell’art. 1 lettera n) del D.P.C.M. del
08.03.2020 (chiusura al pubblico dalle ore 18:00 alle ore 6:00 del giorno seguente) a tutte le
altre attività commerciali, agli uffici pubblici e privati, agli studi professionali, con la solo
esclusione delle attività che forniscono beni e servizi di prima necessità.
INVITA
i titolari e i gestori dei negozi di generi alimentari ad estendere l’orario di apertura giornaliero per
diluire nel tempo l’afflusso di persone, attuando le misure di contingentamento previste nel DPCM del
8 marzo 2020.
INFORMA CHE
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo
650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a
tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale
quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che
persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica);
Per le attività commerciali che violano le disposizione di cui alla presente ordinanza, al DPCM del
08.03.2020, come modificata dal D.P.C.M. del 09.03.2020, e all’Ordinanza del Presidente della
Regione Campania n. 8/2020 è comminata la sospensione dell’attività e delle correlate sanzioni
accessorie.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Campania – Sede di Napoli
entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione