Cancello ed Arnone. La minoranza consiliare con i consiglieri Maurizio Emerito e Maria Caimano mette in evidenza la mancata pubblicazione di una determina sull’albo pretorio ed invoca una maggiore trasparenza degli atti amministrativi.
“A destare la nostra attenzione questa volta è la mancata pubblicazione sull’albo on Line del comune della determina n. 90 del 15 ottobre 2018 ; determina avente ad oggetto l’affidamento alla ditta D’Angiolella FILIPPO di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune zanelle stradali in via Consolare per un importo “udite” “udite”di € 12.229,61, un importo a nostro avviso non commisurato all’entità dell’opera realizzata……
Ma in questa sede come sopra anticipato la nostra attenzione è rivolta alla mancata “pubblicità” del provvedimento dirigenziale; in merito alla quale va sottolineato che
Il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 11 maggio 2017 ha affermato che occorre dare corretta applicazione al principio di diritto espresso dal precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, V, 15 marzo 2006, n. 1370): quest’ultimo, infatti, aveva ad oggetto la possibilità di riconoscere validità legale – ai fini della pubblicità notizia del provvedimento e dunque della decorrenza dei termini di impugnazione anche per i terzi cui non fosse stato notificato – alla pubblicazione sull’albo pretorio comunale di una determinazione dirigenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 124 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).In questi termini si veda anche Cons. Stato, V, 3 febbraio 2015, n. 515, che ribadisce il principio secondo cui, se la necessaria pubblicità dell’azione degli enti locali richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le stesse fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali, ciò non vuol dire che per gli stessi valgano anche le disposizioni che riguardano il conseguimento dell’efficacia dei provvedimenti: per il principio di legalità, infatti, soltanto agli atti emanati dagli organi individuati dall’articolo 134, d.lgs 267 del 2000, si applicano le sue relative disposizioni e non anche agli atti disciplinati dal precedente articolo 124.Di conseguenza, gli atti degli organi di governo (consiglio e giunta comunali) sono subordinate ai tempi della loro pubblicazione, dato l ‘interesse collettivo che rivestono; all’opposto, le determinazioni dirigenziali (costituendo provvedimenti volti a realizzare gli interessi specifici affidati alle cure dell’amministrazione e consistenti in decisioni destinate a generare, modificare distinguere situazioni giuridiche specifiche o quanto meno a negarne la nascita, la modificazione o l’estinzione) devono anch’esse essere pubblicate per soddisfare le esigenze di trasparenza dell’attività amministrativa!