Cancello ed Arnone. “Delibere di giunta comunale in assenza del parere favorevole del responsabile del servizio economico e finanziario”. E’ questa l’accusa che la minoranza consiliare sta muovendo nei confronti della maggioranza guidata dal veterano Raffaele Ambrosca.
“Si tratta – fanno sapere – delle delibere di giunta n. 109 del 22/10/2018 e 110 del 22/10/2018 e aventi ad oggetto il diverso utilizzo di quote residue dei mutui concessi da cassa depositi e prestiti.
La vicenda ha dell’incredibile a Cancello ed Arnone,territorio dove da qualche tempo sembra che tutto sia diventato alla portata di tutti, accade che la giunta comunale approvi delibere in assenza del parere favorevole del responsabile del servizio economico e finanziario.
Rammentiamo ai “solerti” amministratori che:
I pareri dei responsabili dei servizi delineano ex se l’organizzazione della struttura amministrativa e inquadrano il regime delle competenze (ex comma 1, art. 97 Cost. “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge”), raffigurando un modello incentrato sui responsabili degli uffici con le competenze definite dall’art. 107 del Tuel, con il segretario comunale a cui sono affidati i compiti di sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni e il coordinamento della loro attività (ex comma 4, dell’art. 97 del Tuel).
I pareri, quindi, si inseriscono nell’attività discrezionale (consultiva) e precisamente in quella fase di giudizio ove vengono analizzati i fatti e gli interessi coinvolti nel procedimento, distinguendosi dalla fase della volontà in cui si concreta la scelta degli interessi, quest’ultima a cura degli organi elettivi.
L’insieme del perimetro normativo conduce a ritenere che nella prima fase, prodromica alla successiva fase costitutiva o decisoria, si inseriscono i pareri obbligatori di regolarità tecnica e qualora siano presenti riflessi diretti sulle finanze dell’ente (impegno di spesa o diminuzione di entrata) è indispensabile acquisire anche il parere del responsabile di ragioneria (ovvero, dall’area economico – finanziaria).
I pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere presenti nella proposta di deliberazione (salvo il caso di atti di mero indirizzo) pena l’illegittimità del provvedimento amministrativo, costituendo i presupposti giuridici necessari richiesti e voluti dal legislatore; effetti giuridici riconosciuti per la loro funzione di garanzia: la loro mancanza impedisce il concreto raggiungimento dell’interesse pubblico – volta per volta – tutelato dalle norme, ridisegnando un consolidato orientamento giurisprudenziale che non mancherà di presentare ulteriori motivi di riflessione sugli effetti sostanziali dei pareri e della connessa responsabilità politica”.