CASERTA. Altro ribaltone in consiglio provinciale. Il Consiglio di Stato riconsegna il seggio a Francesca Liliana Trovato sospendendo la sentenza del Tar con la quale veniva “sancita” l’elezione di Enzo Guida. Il nodo verrà sciolto solo il 17 maggio quando è fissata l’udienza.
Il verdetto
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
Il Presidente ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3461 del 2022, proposto da Francesca Trovato, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Petrella, Luigi Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia di Caserta, Vincenzo Guida Sindaco di Cesa, non costituiti in giudizio; nei confronti Vito Narotta, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 02571/2022, resa tra le parti, concernente annullamento
a) del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale del 27/12/2021 con il quale è stata disposta la proclamazione dei candidati eletti alla carica di consigliere provinciale nella parte in cui ha attribuito alla lista n° 5 “PD – Partito Democratico” n° 4 seggi anziché n° 5; Pubblicato il 27/04/2022 01949 2022 N. 03461/2022 REG.RIC.
b) del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale del 23/12/2021 con il quale, a seguito dell’accoglimento di alcune contestazioni, è stato attribuito per la fascia “D” due voti di preferenza in più alla lista “Caserta Centro” ed una preferenza in più al candidato Marotta ed una preferenza in più alla candidata Trovato, per la fascia “E” veniva attribuito un voto di preferenza in più alla lista “Caserta Centro” ed una preferenza in più alla candidata Trovato, mai comunicato né notificato e richiamato nel verbale sub a);
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che l’esigenza di somma urgenza a base della istanza cautelare rappresentata dalla parte ricorrente nella necessità di mantener fermo provvisoriamente il suo insediamento a seguito della investitura elettorale nelle more della definizione con decisione collegiale della partentesi cautelare coincide con l’interesse pubblico alla continuità dell’azione amministrativa;
P.Q.M.
accoglie e per l’effetto sospende interinalmente gli effetti della impugnata sentenza fino alla definizione della istanza cautelare con provvedimento collegiale. Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 17 maggio 2022. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 27 aprile 2022.